Nota moderatore: riporto anche nella sezione "Carrelli e Carrellare" la segnalazione di Lupo45acp in quanto e' molto importante. Infatti la abrogazione della circolare 4494 del 25 Maggio 1994 modifica radicalmente quella che era una possibilita' per i tats e cioe' di poter considerare la massa complessiva del rimorchio ( a fini delle normative sul traino) calcolata sul peso reale anziche' su quello massimo ammesso (da libretto del rimorchio). Cio' per alcuni potrebbe implicare il ricorso ad una patente di tipo diverso (B96 o BE anziche' la sola B) mentre per altri addirittura l'impossibilita' ad effettuare il traino (nel caso la motrice abbia una massa rimorchiabile inferiore a quella del rimorchio .Di seguito alcuni link sull'argomento:
http://www.ilgommone.net/rimorchi-tats- ... ministero/http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=24954 (questo e' il comunicato della abrogazione della circolare precedente)
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Ciao ragazzi
Questo riguarda chiunque debbe rimorchiare qualcosa.. (eccetto le donnine in provinciale..)
http://www.nauticareport.it/dettnews.ph ... 63&pg=7742Nautica e trasporti - Abrogazione norma su Rimorchi TATS e sanzioni penali sulle patenti
Di Marco De Luca
In data 26 Ottobre 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con prot. 24640 (allegato alla presente), avvisa gli "Organi competenti" dell''abrogazione della circolare prot. 4494 del 25 Maggio 1994 riguardante i rimorchi TATS, e quindi dell'entrata in vigore della preesistente direttiva 2006/126/CE in maniera retroattiva.
Se la mia interpretazione è corretta, ciò comporta che "i limiti di traino del rimorchio vanno considerati con riferimento esclusivo alla massa massima autorizzata". Di conseguenza i controlli dovranno essere effettuati sulla capacità tecnica di traino del veicolo (O.1 del libretto di circolazione).
A differenza della normativa T.A.T.S., la patente utile ad eseguire il traino sarà definita dalla somma delle masse massime riportate sui relativi libretti di circolazione (del veicolo trainante e del rimorchio) alla voce F2.
Ci sono moltissimi automobilisti che improvvisamente si ritroveranno a non poter più trainare con la propria patente il proprio rimorchio (e relativa imbarcazione).
Esempio:
- Se F2 motrice + F2 rimorchiato sommati rientrano nei 35 Quintali la patente è la B.
- Se la somma supera i 35 Quintali e rientra nei 42,5 Quintali la patente è la B plus.
- Oltre i 42,5 Quintali di complessivo e fino al limite teorico di 70 Quintali la patente è la B + E.
Inoltre per l'aggiornamento del nuovo codice della strada, la guida con patente "NON CORRISPONDENTE" è stata equiparata alla guida "SENZA PATENTE" art.116 del codice della strada! Di conseguenza, le sanzioni potranno essere da Euro 2.257 a salire e, in caso di recidiva, L'ACCUSA DI REATO.
La presente non vuole essere una forma di allarmismo o di terrorismo mediatico ecc... ma il reale desiderio di "INFORMARE", tutti gli utenti amanti del mare e altro, su normative delle quali la grande massa è nesciente, e rischia di affrontarle e pagarle pesantemente.
Inoltre reputo che, oltre a toccare pesantemente la PERSONA, se mal gestita l'applicazione delle norme possa avere l'ennesima ricaduta negativa nel settore nautico.
Allego prot. 24640 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le riporto l'articolo 116 del Codice Della Strada:
art. 116 del codice della strada
commi
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito lacorrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.
Marco De Luca