Per i possessori di barche "intorno" ai sei metri riporto l'art.3 del D.Lgs. 171/05 nel quale viene definito il natante. La mia preoccupazione era se si considerasse la lunghezza dello scafo o si comprendessero anche le appemdici. Come si vede, ed ho evidenziato, conta la lunghezza dello scafo:
Art. 3.
Unita' da diporto
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono
denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione
da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate
EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni
da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri,
misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi,
o
con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata
secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
Aggiungo il riferimento alle norme armonizzate per la misurazione del f.t.
Che cosa indica l'acronimo "lft"? Forse "lunghezza fuori tutto"? E che cosa si intende per "lunghezza fuori tutto"?
Perchè oggi sento spesso parlare di "lunghezza massima" e di "lunghezza dello scafo"? Che cosa sono? Hanno a che fare con le norme EN/ISO 8666?
Si, effettivamente "lft" indica la "lunghezza fuori tutto" di un mezzo nautico, qualunque esso sia. Ai fini delle convenzioni internazionali, la "lunghezza fuori tutto" indica la lunghezza massima dello scafo, escluse le eventuali "appendici", ovvero plancette, bompressi, delfiniere, spoiler, e comunque qualsiasi cosa sia sporgente oltre la lunghezza dello scafo vero e proprio, ma non ne faccia parte ai fini strutturali. L'appendice, quindi, è qualcosa che viene "aggiunto" allo scafo, ma non ne è parte integrante ed eccede, con il suo ingombro, oltre la lunghezza dello scafo vero e proprio, e non viene conteggiato ai fini del calcolo della "lunghezza fuori tutto".
Tale accezione è stata recepita dalla normativa italiana del diporto nautico, per definire le misure di lunghezza delle unità da diporto fino all'entrata in vigore della legge n° 172 dell'8 luglio 2003 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico", La legge 172 dell'8 luglio 2003, nel recepire le direttive CE in materia, introduce, come parametro di riferimento per la misura della lunghezza delle unità da diporto, le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666. In quest'ottica viene intesa la "lunghezza massima" di un'unità da diporto come la distanza fra due piani perpendicolari alle estremità prodiera e poppiera della barca, quindi comprensiva di qualunque "appendice" dello scafo, inclusi bompressi, delfiniere od altro, mentre la "lunghezza scafo" è la distanza fra due piani perpendicolari alle parti più estreme dello scafo escludendo solo quelle appendici che siano non soltanto non strutturali, ma che possano essere rimosse senza azione distruttiva. Per esempio, un "bompresso" amovibile di una barca a vela, o una plancetta o una delfiniera che siano state applicate alla barca mediante giunzioni facilmente asportabili, non vengono computati ai fini della lunghezza dello scafo, ma se uno di questi elementi aderisce alla struttura dell'unità al punto da richiedere un'azione di taglio o simili interventi "distruttivi", appunto, per separarsi dal corpo galleggiante, tale elemento viene, a differenza di quanto avveniva precedentemente, valutato nella misura della lunghezza dello scafo. Il più recente D.L. 171 del 18 luglio 2005, in ottemperanza alla già citata direttiva CE, ricalca pienamente tale visione della misura delle unità da diporto, riconducendola appunto alle mensionate "norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666". Da: http://www.scuolanautica.net/faq_patent ... a.html#lftQuindi, nel nostro caso non contano né il bompresso né il timone che sono amovibili e il pulpito di prua non eccede:
