brontolo ha scritto:
EnricoV8 ha scritto:
Paddy ha scritto:
Quella delle nuove targhe la sapevo, ma la larghezza della barca rispetto al carrello proprio non la so, fin'ora il rapporto era solo con il veicolo, d'altro canto non esistono carelli con interasse così ampio se non quelli enormi, il rischio è infatti di avere le ruote del rimorchio troppo larghe finendo fuori strada.
Anche io sono comunque del tuo parere, essere in regola è importante in caso di incidente.
Appunto! non riesco ad avere conferma se vale la larghezza del "trattore" o quella del "rimorchio". Chiaramente nel mio caso gli scafi del catamarano saranno esterni alle ruote del rimorchio. La "SATELLITE" costruisce un rimorchio TATS per catamarani, praticamente come il mio ma con le traverse da 2,5 mt ed omologato in partenza con questa larghezza, ma fà riferimento alla legge francese!
Per quanto riguarda la larghezza (del carico trasportato) fa fede l'art.164 comma 3 del codice stradale:
"3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. "
Sia che si consideri l'insieme trattore+rimorchio sia che s consideri il solo rimorchio, la sporgenza laterale non puo' essere superiore ai 30 cm per parte misurata dalle luci di posizione posteriori (del rimorchio in ogni caso). In genere le luci di posizione sono tra loro distanti quanto la larghezza del rimorchio e quindi se un rimorchio e' largo 150 cm, al massimo il carico puo' essere largo 210 cm (150+30+30).
Sono abbastanza certo di cio'.
Attenzione che altra cosa e' la sporgenza del carico (e/o rimorchio) rispetto alla motrice: in quel caso la differenza tra larghezza motrice e larghezza rimorchiabile e' pari alla larghezza della motrice+70 cm e con arrotondamento ai 5 cm superiori (p.es. un'auto larga 181 cm puo' rimorchiare fino ad una larghezza di 255 cm perche 181+70=251 cm che arrotondati sono 255). questo peraltro non vale nel caso in cui la motrice (o trattore) sia immatricolato come autocarro nel qual caso la larghezza del rimorchio deve essere pari a quella della motrice.
In ogni caso, vale l'articlo 164 e cioe' se per esempio la motrice e' larga 250 cm ma il rimorchio solo 150, il carico sul rimorchio non puo' essere piu' largo du 210 cm ( e centrato rispetto alla larghezza).
bv
Io ho appena montato il gancio di traino estraibile su un Vito 111 CDI, è un furgone immatricolato autocarro.
Il discorso di oltrepassare la larghezza della motrice su autocarro lo risolvi in fase si collaudo. In motorizzazione devono apporre sul libretto la dicitura della larghezza massima autorizzata.
Nonostante sia residente a Brescia, ho fatto l'installazione in una officina di Verona e il collaudo alla motorizzazione di Verona in quanto quella di Brescia non mi dava garanzia.
Il mio Vito è largo 1,885 mt e devo trainare un Viko23 che ha larghezza massima 2,55mt. Ho sul libretto un adesivo che mi autorizza per i soli TATS al traino fino a 2,,55 di larghezza
Questo sotto è un estratto di un documento pubblicato da Cresci Rimorchi:
.."..Inoltre, bisogna tenere conto che all’atto del collaudo dell’organo di traino della motrice viene solitamente indicata sulla carta di circolazione della stessa la
larghezza massima trainabile per rimorchi T.A.T.S. o caravan che non potrà comunque essere superata a prescindere dalle dimensioni del rimorchio e dalle
conseguenti sporgenze ammesse.
Se il veicolo trattore è omologato autocarro, la larghezza massima del rimorchio non potrà eccedere quella della motrice, fatto salvo quanto eventualmente
indicato sulla carta di circolazione a seguito del collaudo del gancio e limitatamente alla categoria dei rimorchi T.A.T.S.."