Francesco Lenzi ha scritto:
Devo modificare di nuovo il formulario!

Francesco aspetta a modificare...
a quanto pare la circolare 300/A/1/42969/105/3/1 conferma che la circolare Min. trasp. prot. 4494/4630 del 25.5.1995 è ancora valida.
C'erano degli argomenti in questa discussione che mi lasciavano dei dubbi, anche perchè pochi mesi fa parlando con un amico della Stradale mi confermava che con il rimorchio TATS valeva il peso reale, il che si contraddiceva a quello scritto nei post precedenti.
Qunidi sono andato a cercare ulteriori conferme di quello che già sospettavo, e sono arrivate...
PS:
(dimenticatevi questo sito: http://normativapolizialocale.fpcgil.net/Pat_BE.htm)Ecco la circolare mancante all'appello:
Cita:
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato
Servizio Polizia Stradale
Prot. n. 300/A/1/42969/105/3/1
Roma 25 maggio 2005
OGGETTO: Traino rimorchi T.A.T.S. da parte di conducenti muniti di patente di guida della cat. "B".
Sono pervenute richieste di chiarimenti circa i limiti di guida e di traino con patente di cat. B, in particolare per quanto riguarda i rimorchi T.A.T.S.
In particolare è stato chiesto di conoscere se, alla luce delle "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE", conservino ancora piena efficacia le direttive impartite dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. con nota n. 4494/4630 del 25 maggio 1994, con la quale si sosteneva che, ai fini della individuazione della patente di guida richiesta per la guida di complessi veicolari composti da un autoveicolo ed un rimorchio T.A.T.S., si doveva fare riferimento alla massa effettiva accertata al momento del controllo e non alla massa massima autorizzata rilevata dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.
Nel merito, sentito il parere del Dipartimento dei Trasporti Terrestri sulla problematica, si fa presente che, per quanto attiene i limiti di traino consentiti con la patente di guida della categoria "B", il decreto 30 settembre 2003 che ha recepito la direttiva sopra richiamata, non ha apportato modifiche alla previgente normativa.
Di conseguenza le disposizioni previste dalla citata circolare prot. 4494/4630 del 25 maggio 1994 della Direzione Generale della M.C.T.C. continuano ad esplicare la loro efficacia.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. A. Giannella
Ecco la circolare prot. 4494/4630 del 25 maggio 1994
Cita:
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 46
Prot. n. 4494/4630
Roma, 25 maggio 1994
OGGETTO:
Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di Catg. B.
A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:
L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:
"La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
omissis
B
-
Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.".
omissis
La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).
Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione.
Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t.
Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.
IL DIRETTORE DI DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore
Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994
N.B. Esempi:
a) Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioé con massa inferiore a 750 Kg);
b) Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è classificato rimorchio leggero (750 Kg);
c) Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg pertanto non supera le 3,5 t;
d) Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 3000 Kg, pertanto non supera le 3,5 t.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore
Ecco la circolare che ha creato confusione (è l'art. 3 del Decreto n.40T):
Cita:
Decreto Ministeriale - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003
"Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n.
40T)."
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, n. 88)
...Art. 3.
1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
categoria A:
motocicli, con o senza sidecar;
categoria B:
a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonché autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg
e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di
questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata
del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve
eccedere la massa a vuoto della motrice;
categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella
categoria B;....
Allego i documenti originali: