Ho fatto l’assicurazione con Adriaship, quella segnalata da Paddy. Si appoggiano ad AXA, costo finale 55,50 euro. Copre più di quanto sembrava … non lo sapevano bene nemmeno loro dell’agenzia ma alla fine in polizza sono comprese le condizioni speciali : B H I L che illustro brevemente sotto. Per quanto concerne le regate : Art. 22 - Esclusioni Per tutte le garanzie l'assicurazione non comprende i danni verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
B) Danni a cose ed animali di terzi … per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi… (continua)
H) Danni a terra (per motori marini amovibili) Qualora l’assicurazione sia riferita a motore marino amovibile l’assicurazione R.C. Natanti si intende prestata fino a concorrenza di € 155.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di proprietario del motore stesso (compresa la R.C. derivante in qualità di proprietario dell’eventuale natante al quale il motore marino amovibile assicurato è installato al momento del sinistro) per i danni involontariamente cagionati a terzi dal motore marino amovibile stesso (compreso l’eventuale natante al quale è installato) in conseguenza di varo, alaggio nonché della giacenza a terra durante il periodo di disarmo, cioè quando il motore marino amovibile assicurato (compreso l’eventuale natante al quale è installato) si trovi giacente all'interno di porti o cantieri per lavori di manutenzione e/o di riparazione o per rimessaggio, su scali od alaggi, oppure in aree di deposito, incluso il periodo di sollevamento o movimentazione a terra, purché all'interno delle suddette aree portuali o cantieristiche. ..(continua)
I) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario del natante assicurato nel caso di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, anche nei confronti del proprietario o locatario, qualora fosse a conoscenza delle suddette circostanze.
L) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario del natante assicurato ed alle persone cui il natante è affidato in uso a qualsiasi titolo per i danni arrecati a terzi dalla navigazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi (art. 2048 C.C.), purché la navigazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o tutore. Tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.200,00.
|