Marinai di Terraferma

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 Oggetto del messaggio: Re: tassa sopra i 6 metri
MessaggioInviato: 05/12/2011, 12:59 
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Francesco ha scritto:
Ieri sera alcune cose vere sono state dette, che si è pensato solo a prendere voti e quindi al potere e non hai nostri figli. Quando si è mandato in pensione gente con 19 anni e un giorno di contributi, cosa si è pensato di fare?
E' una batosta e se la piglia nel didietro chi ha sempre pagato, ma ti porto un esempio, forse già citato. Mia moglie insegna da vent'anni, oggi grazie a uno degli innominabili, se si ammala, eventualità peraltro probabile con i bambini, gli tolgono 12 € al giorno. Lei in vent'anni non si è mai ammalata, oggi grazie a quelle colleghe che si facevano le settimane bianche con il certificato falso deve andare a scuola anche se si sente male. Questo in questo paese di merda vale per tutto, per le pensioni di invalidità, per gli evasori, per i paradisi fioscali, per gli yacht di Briatore ... e alla fine qualcuno deve pagare.



Paghi chi non ha mai pagato.
Paghi chi ha la responsabilità degli abusi

Io non c'entro niente e sono stufo marcio


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 Oggetto del messaggio: Re: tassa sopra i 6 metri
MessaggioInviato: 05/12/2011, 14:37 
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Ecco il testo:

3. (imbarcazioni) Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
4. La tassa di cui al comma 3 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
5. Gli importi indicati nel commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.
6. La tassa di cui al comma 3 non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al medesimo comma 4 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
7. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 3 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
8. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
9. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 3 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato 10. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 3 è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
11. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista.
Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
12. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.


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 Oggetto del messaggio: Re: tassa sopra i 6 metri
MessaggioInviato: 05/12/2011, 14:41 
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Per adesso l'abbiamo scampata :shock: :o :roll:


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 Oggetto del messaggio: Re: tassa sopra i 6 metri
MessaggioInviato: 05/12/2011, 14:51 
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Francesco ha scritto:
...
4. La tassa di cui al comma 3 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
5. Gli importi indicati nel commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.


Vela con motore ausiliaro ridotta alla metà.
Riduzione per scafi vetusti, anche questo mi pare corretto.

Sarà che senza queste condizioni si sarebbero trovate a soccorrere centinaia di naufraghi ;)


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 Oggetto del messaggio: Re: tassa sopra i 6 metri
MessaggioInviato: 05/12/2011, 14:54 
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Francesco ha scritto:
5. Gli importi indicati nel commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.



Quindi una barca a vela di 16 anni paga il 45% del 50% o il 50% del 45%, sembrano finezze, ma non lo sono.


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 Oggetto del messaggio: Re: tassa sopra i 6 metri
MessaggioInviato: 05/12/2011, 14:57 
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Così mi sembra accettabile, proporzionalmente lo diventerebbe anche se facessero pagare anche noi, un po' cara ma sopportabile.

In pratica un 14 metri vecchio di 10 anni pagherebbe circa 1000 euro.


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 Oggetto del messaggio: Re: tassa sopra i 6 metri
MessaggioInviato: 05/12/2011, 15:12 
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Paddy ha scritto:
Francesco ha scritto:
5. Gli importi indicati nel commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.



Quindi una barca a vela di 16 anni paga il 45% del 50% o il 50% del 45%, sembrano finezze, ma non lo sono.


Sta scritto "chiaro" in burocratese:
Gli importi ... conseguenti al comma 4 ( -50% ) sono ridotti del .. 45% rispettivamente dopo .. 15 anni
Per cui e' il 45% di sconto sul 50%... (il 55% del 50%) cioe' il 27,5%

Per inciso.... casualmente anche il 50% del 45% (50% del 55%) sarebbe stato il 27,5% ....
La moltiplicazione gode della proprieta' communtativa... X per 0,55 per 0,50 = X per 0,50 per 0,55 :mrgreen:


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 Oggetto del messaggio: Re: tassa sopra i 6 metri
MessaggioInviato: 05/12/2011, 15:17 
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Un guru è sempre un guru :lol:


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 Oggetto del messaggio: Re: tassa sopra i 6 metri
MessaggioInviato: 05/12/2011, 15:29 
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:lol: :lol:

..finche' possiamo.... perche' stavolta l'abbiamo scampata... parzialmente.


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 Oggetto del messaggio: Re: tassa sopra i 6 metri
MessaggioInviato: 05/12/2011, 20:25 
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Messaggi: 1840
Località: roma
Non si fa cenno al rimessaggio a terra? Ieri avevo letto che le barche rimessate a terra erano comunque tenute al pagamento del 50% degli importi dovuti in acqua.

_________________
Ex: Aura (CNA - Brezza 22 ) http://lamiabarcabrezza22.myblog.it
Gli stolti corrono ove i saggi non osano nemmeno avventurarsi


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